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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati

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Sussiste il divieto di richiedere al cittadino dati o elementi dei quali abbiano la diretta disponibilità e, laddove questi siano detenuti da altre amministrazioni, anche l’obbligo di acquisirli d’ufficio, anche attraverso collegamenti telematici alle pertinenti banche dati, e dunque, il ricorso al canale informativo per il reperimento diretto da parte del pubblico ufficio. Infatti, l’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 pone il divieto per le Pubbliche Amministrazioni non più soltanto di richiedere certificati o atti di notorietà, ma anche di accettarli. La norma di cui sopra, inoltre, ha anche previsto la configurazione, presso le amministrazioni certificanti, di un ufficio ad hoc che ha il compito di gestire, garantire e verificare le operazioni di messa a disposizione dei dati alle amministrazioni procedenti e ciò sia per i casi di trasmissione degli stessi sia per le ipotesi di accesso diretto dall’esterno alle banche dati. Tale previsione normativa rimarca la necessità di mettere a sistema ed integrare le diverse amministrazioni pubbliche, di modo tale che non soltanto ne risultino semplificati i processi di lavoro e snellite le relazioni con gli utenti, ma che anche il costo complessivo degli adempimenti burocratici a carico dei cittadini e delle imprese venga significativamente ridotto.

ARTE Savona non richiede certificazioni da parte dei cittadini e si applica l’obbligo per gli uffici di acquisire le informazioni, i dati e i documenti di cui necessitano per lo svolgimento della propria attività istituzionale direttamente presso le altre amministrazioni che li possiedono e di accettare dall’utenza soltanto dichiarazioni sostitutive.

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